Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Disposizioni transitorie
Legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
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Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.
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Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.
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forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le
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costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione
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Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto
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Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Provincie della
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sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
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ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.
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Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli